Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) permette di sanare spontaneamente una violazione pagando, insieme, l’imposta, gli interessi legali dal giorno della scadenza e la sanzione ridotta.
Quanto si paga di sanzione
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sull’importo non versato:
| Quando si regolarizza | Sanzione ridotta |
|---|---|
| entro 14 giorni | 0,083% per ogni giorno di ritardo |
| dal 15° al 30° giorno | 1,25% |
| dal 31° al 90° giorno | 1,389% |
| dal 91° giorno al termine della dichiarazione annuale | 3,125% |
| oltre | 3,571% |
Come si versa
Con il modello F24, indicando separatamente imposta, interessi e sanzione con i rispettivi codici tributo.
Quando non si può più
Il ravvedimento non è più possibile dopo la notifica di un atto di accertamento o di contestazione della violazione. Più presto si regolarizza, più bassa è la sanzione.
Con la dichiarazione semestrale
I versamenti fatti in ritardo prima della presentazione della dichiarazione si indicano nel quadro S nel mese a cui si riferiscono (Circolare 20/2026). Il ravvedimento sana la sanzione per il ritardo, non cambia il mese di competenza.