Il registro delle letture
Chi esercisce un’officina elettrica tiene la contabilità dei flussi di energia rilevati dai contatori fiscali. Il registro può essere controllato in qualsiasi momento da funzionari ADM e Guardia di Finanza e si conserva per cinque anni.
Cosa annotare
Per ogni contatore: tipologia di inserzione, costante K, letture periodiche e informazioni sulle verificazioni fatte dai laboratori autorizzati. Le letture si rilevano almeno una volta al mese, o più spesso se l’Ufficio lo prescrive. Sono le stesse letture di fine mese che servono per la dichiarazione semestrale.
Registro senza vidimazione: la Circolare 27/2025
Dal registro del 2026 le officine di produzione da fonti rinnovabili per uso esente possono non sottoporre il registro alla vidimazione annuale, se valgono tutte queste condizioni:
- tutta l’energia prodotta viene da fonti rinnovabili;
- l’officina non ha generatori a combustibili fossili;
- l’energia non ceduta alla rete è consumata in uso esente nello stesso sito di produzione, in locali diversi dalle abitazioni;
- l’accisa sull’energia acquistata è pagata in bolletta al venditore.
In questo caso il registro si tiene presso l’officina, su carta o in formato elettronico. Chi sceglie il formato elettronico presenta una denuncia integrativa all’Ufficio e mette a disposizione, presso l’officina, un terminale per consultarlo e stamparlo.
Restano obbligate alla vidimazione tutte le altre officine: da fonti fossili, d’acquisto e quelle in cui si genera debito d’imposta.