Versamenti mensili e conguaglio
Dal 2026 l’accisa si paga in rate mensili di acconto, da versare entro la fine di ogni mese, e si conguaglia con la dichiarazione semestrale.
Come si calcola la rata
| Soggetto | Base della rata |
|---|---|
| Autoproduttore (uso proprio) | energia consumata per uso proprio nel mese precedente, con l’aliquota vigente al momento del consumo |
| Venditore | accisa sull’energia indicata nelle bollette o fatture emesse ai consumatori finali nel mese precedente |
| Consumatore-venditore | somma delle due componenti |
Gli arrotondamenti applicati in bolletta concorrono alla rata del mese successivo alla fatturazione.
Il conguaglio
Con la dichiarazione semestrale si confronta l’accisa dovuta nel semestre con i versamenti fatti:
- conguaglio a debito: si versa entro la fine del mese in cui si presenta la dichiarazione (settembre per il primo semestre, marzo per il secondo);
- conguaglio a credito: si detrae dai versamenti successivi dello stesso ambito territoriale fino a esaurimento, oppure si chiede a rimborso entro due anni.
Il credito non si può usare durante il semestre: prima serve la dichiarazione che lo liquida.
Versamenti in ritardo
Un versamento tardivo fatto prima della dichiarazione si espone nel mese di competenza. Il ritardo resta comunque sanzionabile: vedi le guide sulle sanzioni e sul ravvedimento operoso.
Fonti
- D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 — Revisione delle disposizioni in materia di accise
- ADM, Istruzioni per la dichiarazione semestrale energia elettrica officine (allegato 4 alla Circolare 9/2026)
- ADM, Circolare n. 20/2026 del 31 luglio 2026 — Dichiarazioni semestrali, chiarimenti
- ADM, Circolare n. 21/2026 dell'11 agosto 2026 — DM 10 marzo 2026, principali disposizioni attuative